|
LE LEGGI DELLA NAUTICA
Legge 5 maggio 1989 n.
171
|
 |
Modifiche
alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26
aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla nautica
da diporto. |
Gazzetta Ufficiale 12.05.89 n. 109
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non
superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la
dichiarazione di costruzione è facoltativa".
Art. 2
1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è
sostituito dal seguente:
"Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un
responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti
previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o
sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della
navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto
emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il
Ministro dei trasporti".
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è
sostituito dal seguente:
"Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli
uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle
delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere
i registri delle navi minori e galleggianti, nonchè dagli uffici
della motorizzazione civile".
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è
sostituito dai seguenti:
"Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere
imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui
all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo
presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei
modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o
possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio
in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unità iscritta. Nel caso che il rappresentante scelto sia
straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in
Italia".
Art. 5
1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o
nave da diporto in Italia può chiedere alla competente autorità
marittima o della navigazione interna il rilascio di
un'autorizzazione provvisoria alla navigazione.
2. L'autorità competente, previa visita
di accertamento ai sensi dell'articolo
12 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni ed integrazioni, rilascia l'autorizzazione
di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta
giorni, attribuendo all'unità da diporto una sigla terminante con la
bilettera "DE".
3. Per tutta la durata della validità dell'autorizzazione
l'unità da diporto è considerata in temporanea importazione.
Art. 6
1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è
sostituito dal seguente:
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla
navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, è rilasciata dalle
capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli
uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate
dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e
galleggianti nonchè dagli uffici della motorizzazione civile".
2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è
sostituito dal seguente:
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla
navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, è rilasciata dalle
capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli
uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate
dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e
galleggianti".
Art. 7
1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è
sostituito dal seguente:
"La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è rinnovata in
caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio
d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali
dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da
diporto".
Art. 8
1. Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile
1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
"La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni
abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo
otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla
navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo
l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite
periodiche sono effettuate ogni cinque anni.
Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni
subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti
apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano
mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario
ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o
di quelle occasionali all'autorità marittima o della navigazione
interna presso cui l'unitàè iscritta o a quella nella cui
giurisdizione essa si trova".
Art. 9
1. Il quarto comma dell'articolo 44 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è
sostituito dal seguente:
"Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro
italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per
l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro
della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati.
Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente
legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se è
richiesto l'intervento del Registro italiano navale".
Art. 10
1. I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto-legge
9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n.
1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando e della
relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità da diporto.
Art. 11
1. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle
imbarcazioni e dei natanti da diporto, così come definiti
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto è rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per
cento".
Art. 12
1. L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di
cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è
così modificato: 'Le unità da diporto, come definite all'articolo 1
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non
sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffà".
Art. 13
1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a
vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al
pagamento della tassa di stazionamento.
2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza
fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza
installata, ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di
lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi
da diporto.
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di
stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla
metà.
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono
stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato
di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta
una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento
del tributo evaso.
6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da
diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con
un minimo di quattro mesi".
Art. 14
1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per
oggetto le unità da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima, della
tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. All'articolo 7 di cui al comma 1 è aggiunta la seguente
lettera:
"f) unità da diporto:
1) natanti . . . . . . . . . . . . L. 70.000
2) imbarcazioni . . . . . . . . . . " 200.000
3) navi . . . . . . . . . . . . . . " 1.000.000".
Art. 15
1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma
dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da
diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o
di noleggio.
2. Presso le autorità marittime e della navigazione interna
sono istituiti registri in cui vengono iscritte le unità da diporto
adibite alla locazione e al noleggio.
3. Presso le stesse autorità indicate nel comma 2 sono
istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della
locazione e del noleggio di unità da diporto.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro dei trasporti, è regolata l'attività di
locazione e noleggio delle unità da diporto.
Art. 16
1. L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 378, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì5 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
|