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LE LEGGI DELLA NAUTICA
Legge 8 luglio 2003,
n. 172
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Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico |
Gazzetta Ufficiale 14.07.2003 n. 161
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle
interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate: a) "unità da diporto": ogni
costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto; b) "nave da diporto": ogni
unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo
gli opportuni standard armonizzati; c) "imbarcazione da diporto":
ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo
gli opportuni standard armonizzati; d) "natante da diporto": le
unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti
di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da
diporto, nonchè come unità appoggio per le immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende
la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma
armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività
produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in
registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici
circondariali marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle
imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono
accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici
circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui
operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei
registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per
i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da
diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente
deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione
presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di
cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata: a) copia della
fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali
e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità,
l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonchè la
descrizione tecnica dell'unità stessa; b) dichiarazione di
conformità; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori
entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di
assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della
fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità
stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di
cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina
l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione
del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della
fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione
senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione
si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di
sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati
e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione
allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle
lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto,
o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio
di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la
propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria
unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti
casi: a) per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c)
per trasferimento o vendita all'estero; d) per passaggio dalla
categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio
in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato
al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante,
che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e,
se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a
raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero,
deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere
o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà
nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unità iscritta";
d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i
registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto
dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui
all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e
interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di
cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri
di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione,
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le
autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di
costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata
dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono
riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati
dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi
anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui
al comma 2 sono: a) per le unità senza marcatura CE: 1) senza alcun
limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei
miglia dalla costa nelle acque marittime; b) per le unità con
marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 2)
con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4
metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui
all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni; 3) con vento fino a forza 6 e onde
di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la
categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni; 4) per la navigazione in acque protette, con vento
fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri,
per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni";
e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli
conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti
dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di
noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati
il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche
principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità,
se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione
autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di
godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la
trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del
numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione
autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla
presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia
della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei
documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della
copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla
navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a
condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso
di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di
bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante
mezzi elettronici o informatici";
f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le
imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità
e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o
rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre
1999, n. 478";
g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"ART. 13. - 1. Sono natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le
unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10
metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni
unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata
dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri
di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui
all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo
12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono
il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare: a) entro 6 miglia
dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini,
sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con
superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono
navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli acquascooter o
moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle
competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la
conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono
richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne
disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla
costa; b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la
navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale
navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in
tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia
del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto
organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui
all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione
o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di
carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità
della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto,
l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla
stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei
dati riportati nella documentazione tecnica presentata per
l'iscrizione dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone
trasportabili è documentato come segue: a) per le unità munite di
marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni; b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se
omologate, da copia del certificato di omologazione e della
dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai
sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da
diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di
personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio
necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla
distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i
servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti
anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purchè abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera
e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal
personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della
navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in
qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età";
l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"ART. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora
intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna,
deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito
documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del
Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e
per gli altri dati indicati nello stesso documento"; m) l'articolo
39 è sostituito dal seguente: "ART. 39. - 1. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere
conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263
euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta
abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità
da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non
osserva una disposizione di legge o di regolamento o un
provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia
di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque
interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione
di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un
natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non
osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento
emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il
periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza
di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"La responsabilità civile verso terzi derivante dalla
circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1,
comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del
codice civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai
seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come
definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con
esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono
applicati";
p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un
impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche
secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6
miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un
apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,
secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni
ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia
una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla
normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno
Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati
sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e
corredata della dichiarazione di conformità, è presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede: a)
all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della
licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorità
competente della documentazione per il rilascio della licenza
definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio
della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato
radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di
sostituzione dell'apparato stesso.
6.La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,
corredata della dichiarazione di conformità, è presentata
all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui
il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato
provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione,
valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene
installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da
diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una
società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con le società concessionarie possono essere disdettati alla
scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata
all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della
funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato
stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di
corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo
ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori,
gli importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione
della presente legge";
r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
"ART. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle
unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni
dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore
delle norme di attuazione di cui all'articolo
54 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo,
continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge, le norme di attuazione
previgenti.
Art. 2
(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio).
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo
10 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647,
è sostituita dalla seguente:
"b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un
determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine
o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio".
2. È istituita la qualifica professionale di comandante di
nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o
più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante
di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto
impiegate in attività di noleggio, nonchè la determinazione del
numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei
servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di
noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo
10 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647,
come modificato dal presente articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo
10 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647,
è abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e
assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle
unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate
dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a
bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è
disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello
Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle
parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
Art. 3
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche).
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e
comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate,
adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per
finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non
superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli
organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal
regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante
le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui
al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità
italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo
ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio
componenti di altra nazionalità.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione
concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di
quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al
comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro
per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo
il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i
quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione
sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della
Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di
segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association
Internationale de Signalisation Maritime-International Association
of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i
mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque,
al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque
non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il
divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3,
lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 200 euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è
determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora
l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti
di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla
conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei
vincoli relativi a tale area".
Art. 5
(Modifiche al codice della navigazione).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della
navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro
per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di
direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono
accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della
navigazione, è aggiunto il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della
normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti
fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali
esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
Art. 6
(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da
diporto. Disposizioni varie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli
altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice
delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in
conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e
comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da
diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto
anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di
trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto
e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato
di sicurezza nonchè alla istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto; 3)
rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per
l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della
direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
giugno 1994, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per
le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti
in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle
previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi
all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni
radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle
seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla
rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da
utilizzare a bordo di unità da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una
completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto
comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati
dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e
definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la
creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del
turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie
all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica
da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della
navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di
dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso
di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la
disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto
legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il
proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando
specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3,
ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti
Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti
giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal
presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare,
con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o
correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie
di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative
ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977,
n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7
(Unità navali storiche).
1. Sono considerati beni culturali, ai
sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i
galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e
le unità da diporto di cui all'articolo
1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni
navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25
anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale,
tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la
scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano
resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi
particolari; c) rivestano un interesse storico o etnologico o
derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed
economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purchè
utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di
cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con
proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi
obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1; b) i provvedimenti
di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione,
di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da
parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del
legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono
procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 8
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia
marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione
rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento
marittimo.
Art. 9
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione
rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di
porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica,
con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli
in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
Art. 10
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in
appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria,
distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e
gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Art. 11
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da
diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura
di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579
del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli
interessati.
Art. 12
(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi
turistici).
1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o
approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di
posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento
finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Art. 13
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi
per finalità turistico-ricreative nonchè l'esercizio di attività
portuali).
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88,
si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative,
quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo
articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle
autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del
1993, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza
statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con
licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta
dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare
l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi
dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel
ciclo operativo".
Art. 14
(Sgravi contributivi).
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura
superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo
scopo previsti.
Art. 15
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e
successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive
modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n.
202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e
successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge
6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, non è più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per
l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per
l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1574):
Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16
ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e
XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 29 novembre
2001; il 26 febbraio 2002; il 19 giugno 2002; il 23 luglio 2002; il
10, 11, 19, 25 settembre 2002; il 1°, 2, 29, 30 ottobre 2002; il 20,
21, 26 novembre 2002, il 4 dicembre 2002, il 15 e 16 gennaio 2003.
Esaminato in aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato in un testo
unificato con atti n. 2131 (on. Perlini) e n. 2900 (on. Carli) il 23
gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1956):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente,
il 4 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,
6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, l'11, 12, 19, 26
febbraio 2003; il 4, 6, 19 marzo 2003. Relazione scritta annunciata
il 27 marzo 2003 (atto n. 1956/A - relatore sen. Grilo).
Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con
modificazioni, il 14 maggio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 1574-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 20
maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, X.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 maggio
2003; il 3, 4, 10, 17, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24 giugno 2003.
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