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LE LEGGI DELLA NAUTICA
Legge 30 novembre
1998, n. 413
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Rifinanziamento degli interventi per l'industria
cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa
comunitaria di settore |
Gazzetta Ufficiale 03.12.98 n. 283
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al
sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con
l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel
triennio 1998-2000 di:
a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire
10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli
interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre
1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in
ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
c) un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale per le
finalità di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1998.
2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.
261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La gestione
finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una
banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante
procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle
condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura
tecnicoorganizzativa ai fini della prestazione del servizio".
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n.
261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì ammessi
all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di
mercato, ancorchè inferiore a quello di cui alla risoluzione del
Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei
casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui
alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla
durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime
operazioni sono autorizzate.
Art. 2
1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del
Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n.
3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla
costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24
dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e
della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli
stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e
trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore
dell'Accordo in sede OCSE del 21 dicembre 1994, relativo alle
normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e
della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31
dicembre 1998.
Art. 3
1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e
qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle
costruzioni e trasformazioni navali, è consentito alle imprese
titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3
e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non
iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui
all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di
risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare
direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo,
fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello
stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal
territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate
non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui
alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 564 del 1993.
2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra
imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31
luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle
collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi
dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite
espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il
contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993,
n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato
solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.
3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge
31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova
capacità produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove
strutture produttive, nonchè della possibilità di procedere
all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261,
iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle
imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione
dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale delle imprese di
costruzione navale, semprechè esse siano in possesso dei prescritti
requisiti per conseguire detta iscrizione.
5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1,
lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, è richiesto solo per
le imprese di costruzione navale.
6. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di
trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte
delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle
competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti
previdenziali, nonchè alle associazioni datoriali e sindacali
territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento
in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle
imprese, nonchè la consistenza della forza lavoro impiegata ed i
contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste
comunicato. è fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di
intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente
in materia di sicurezza.
7. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente
in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni
di cui al comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e
rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina
l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni
effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.
8. Con successivo provvedimento sarà istituito un fondo di
incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttivita'
dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione
in Italia.
Art. 4
1. Alle imprese cui, con provvedimenti adottati entro il 31
luglio 1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai
sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e
successive modificazioni, nonchè ai sensi degli articoli 9 e 10
della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997
il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a
corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate
di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a
quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo
all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva
decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla
corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di
spesa relativi alle rate anticipate.
2. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 e'
esclusa per le rate il cui pagamento è imputato agli esercizi
finanziari 1998 e 1999.
3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma
1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso
in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione,
totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile,
notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa è presentata dal
titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario
o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del
cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 è comunque disposta solo
a favore del cessionario.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato
il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme
di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31
dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.
5. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore
navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle
norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale
prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere
fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio
finanziario nel quale è possibile assumere il relativo impegno di
spesa.
Art. 5
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è
autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli
studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, un contributo
sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di
ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio
Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare
entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al
comma 1, nonchè per la determinazione e corresponsione del relativo
contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n.
261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle
discipline scientificoeconomiche di potenziale interesse per la
navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1999.
4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette
ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione
complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la
relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del
presente articolo.
Art. 6
1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole da: "di cui" fino a: "cantieri" sono
soppresse;
b) al comma 7, la parola: "acquisizione" è soppressa.
2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è adottato dal
Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 7
1. Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione
nell'industria navalmeccanica, le regioni possono avviare programmi
specifici di formazione di manodopera qualificata.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
le regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e
riparazione navale, stabilisce le quote di finanziamento a carico
dello Stato per l'anno 1998 per lo svolgimento dei programmi di cui
al comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.
Art. 8
1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria
responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione e'
autorizzato a disporre:
a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti
e della navigazione con unità atte ai compiti di vigilanza e
soccorso di propria competenza;
b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unita'
navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea",
affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli
interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare
territoriale, e gestite dal Ministero della difesa;
c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed
apparati per unità navali di futura generazione, destinate a
finalità analoghe a quelle di cui alla lettera b);
d) l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti
e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza,
ricerca e soccorso di propria competenza.
2. Allo scopo di rendere più efficaci le attività operative
in mare, il Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di
interventi finalizzato ad adeguare la propria componente aeronavale
con unità e velivoli atti ai compiti di polizia economica e
finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in
mare.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo
sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima
di quindici anni:
a) per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, in
ragione di lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di
lire 15.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire
10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
b) per gli investimenti di cui alla lettera b) del comma 1, in
ragione di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di
lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire
20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in
ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di
lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999;
d) per gli investimenti di cui alla lettera d) del comma 1, in
ragione di lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di
lire 4.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
e) per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1998, di lire 10.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 10.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.
4. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 si
applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e
all'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261.
Art. 9
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il
Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla
base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non
istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate.
Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di
ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è
trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le
autorità portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ai
fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a
contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni
finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed
interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno
quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno
degli istituti di credito interessati le quote di rate di
ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre
operazioni finanziarie.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n.
240, le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse. L'interporto
"Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito
da due distinte unita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti
all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è
autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi
di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n.
454, prima della definitiva adozione, è trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano
degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse
di cui alla presente legge, nonchè quelle previste al comma 3 del
citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere
conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale
delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del
trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata
rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione
della reale capacità di spesa.
4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4
agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un
limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalità
e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e
all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato
Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, è
assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli
interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione è subordinata
alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo
sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio
dei traffici nazionali ed internazionali.
Art. 10
1. All'articolo 8, comma 11-bis, del decretolegge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, dopo la parola: "commerciale," sono inserite le
seguenti: "industriale e petrolifera, di servizio passeggeri,".
Art. 11
1. Al fini del risanamento del sistema idroviario
padanoveneto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n.
380, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Con uno o più decreti il
Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, previa intesa
con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli
interventi nonchè alla ripartizione delle relative risorse sentiti
gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse
attribuite, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad
effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di
ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati
dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 40
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno
degli istituti di credito interessati le quote di rate di
ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre
operazioni finanziarie.
2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della
definitiva adozione, è trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari per l'espressione del parere.
Art. 12
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:
" 1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui
all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di
apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è
determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui
all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità
rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione: a)
senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di
progettazione A);
b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unita'
appartenenti alla categoria di progettazione B);
c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità
appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a
forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le
unità appartenenti alla categoria di progettazione D)".
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:
" 4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di
progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti
di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di appartenenza."
3. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, le parole: "A), B) e C)" sono sostituite dalle
seguenti: "A), B), C) e D)".
Art. 13
1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è abrogato.
Art. 14
1. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 11 giugno 1997, n. 205, è abrogato.
2. Alla minore entrata di lire 8 milioni annue per ciascuno
degli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 15
1. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, le parole da: "pari" fino a: "assicurazione"
sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7,5 miliardi annue, per il
minore introito derivante dalla differenza di aliquota".
Art. 16
1. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della
navigazione, come sostituito dall'articolo 7, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal
seguente:
"Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi
di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano
immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le
navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche
prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di
espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera
che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della
nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di
nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il
passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o
altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto".
Art. 17
1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate
al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, l'organico
degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e' incrementato di 26 unità, suddivise come di seguito
indicato:
a) n. 1 contrammiraglio;
b) n. 4 capitani di vascello;
c) n. 7 capitani di fregata;
d) n. 3 capitani di corvetta;
e) n. 6 tenenti di vascello;
f) n. 5 sottotenenti di vascello.
2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del Corpo
delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla tabella allegata alla
presente legge. Per il conseguimento dell'incremento di organico di
cui al comma 1 in un biennio, per due anni è consentito il
superamento delle immissioni annuali nei ruoli normali, come
determinate dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 490
del 1997, per un numero non superiore a 20 unita'.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di
lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999
e di lire 1.685 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Art. 18
1. Per gli interventi di cui all'articolo 9-bis del
decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per l'anno 1998, ed un limite
di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000.
Art. 19
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, all'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
complessivamente in lire 115.054 milioni per l'anno 1998, di cui
lire 56.000 milioni per limiti di impegno, in lire 207.535 milioni
per l'anno 1999, di cui lire 206.800 milioni per limiti di impegno,
e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di cui lire 503.200
milioni per limiti di impegno, si provvede:
a) quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per
l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione;
b) quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800
milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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