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LE LEGGI DELLA NAUTICA
Legge 8 agosto 1994,
n. 498
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Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto |
Gazzetta Ufficiale 12.08.94 n. 188
È disponibile il
testo aggiornato
del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il
decreto-legge
16 giugno 1994, n. 378,
recante modifiche alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni, sulla nautica da diporto, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in
allegato
alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Allegato
Modificazioni apportate in sedi di conversione al decreto-legge 16
giugno 1994, n. 378
All'articolo 1:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193,
è inserito il seguente:
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta,
tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le
delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e
similari"".
All'articolo 2:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere
comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare
contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione
medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla
condotta di quella determinata unità"";
al comma 2, è soppresso il secondo capoverso;
al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: "oltre sei miglia di
distanza dalla costa" sono sostituite dalle seguenti: "senza
alcun limite"; e le parole: "oltre le sei miglia dalla costa"
sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge
26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
"Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio
e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei
carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di
abilitazione al comando di unità navale. La facoltà di cui ai
precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso,
agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi
armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo
comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in
possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli
articoli 24 e 25".";
al comma 5, nel primo capoverso, le parole: "a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "a chi
ha superato il sessantesimo anno di età";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la
condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore
omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della
patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul
libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello
stesso".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Disposizioni per la navigazione in acque
interne).
1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si
applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i
natanti".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: "sostituito dall'articolo 2" sino a "legge
12 luglio 1991, n. 202" sono sostituite dalle seguenti: "e
successive modificazioni ed integrazioni"; e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "con procedure che garantiscano
l'effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati";
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.
51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai
seguenti:
"2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita
nei seguenti importi:
|
a) |
fino a sei
metri fuori tutto, per ogni centimetro |
L. 400 |
|
b) |
per ogni
centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo |
L. 800 |
|
c) |
per ogni
centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici
metri |
L. 1.500 |
|
d) |
per ogni
centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri |
L. 4.000 |
|
e) |
per ogni
centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro
metri |
L. 6.000 |
|
f) |
per ogni
centimetro eccedente ventiquattro metri |
L. 8.000 |
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento
per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio
1995"";
al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 8 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50";
al comma 4, le parole: "dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "mediante domanda presentata all'organismo competente
con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa";
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi
potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a
25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18,
primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta
alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di
alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono
produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha
rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore
apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere,
previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo
certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può
essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva
potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da
copia del certificato del motore in posesso dell'interessato, nonchè
dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000
per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente
all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di
ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le
caratteristiche e la matricola del motore nonchè la dizione
"riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e
dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata
presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla
documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione
sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di
quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del
rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità
da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste
l'obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se
dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo
17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del
presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole
operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della
legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".
Decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
Testo aggiornato, coordinato con la legge di conversione8 agosto
1994, n. 498
Gazzetta Ufficiale 12.08.94 n. 188
Art. 1
Modifica della definizione di natante
1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo
1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da
diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con
motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente
lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da
diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a
motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori
tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela,
anche se con motore ausiliario.".
2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n.
51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193,
è inserito il seguente:
"È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica
e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di
tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale
fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker,
e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale
rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.".
3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della
navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre
leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni
effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore
alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni
altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al
limite di 24 metri.".
4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193,
è sostituito dal seguente:
"Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a
metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore
ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non
superiore a metri 10.".
5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6
marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n.
193, è inserito il seguente:
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta,
tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le
delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e
similari".
6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto
denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono
disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o
della navigazione interna.".
7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26
aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero
massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone
componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo,
nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo
di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre
caratteristiche strutturali.".
Art. 2
Comando e condotta di unità da diporto
1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n.
50, è così modificata:
"Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto".
1-bis Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve
essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un
regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria
dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al
comando o alla condotta di quella determinata unità".
2. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e
dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito
dal seguente:
"Art. 18
Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei
quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500
cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a
quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro
tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con
potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in
possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20.
Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli
altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:
a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a
quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di
quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
b) anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti a vela con
motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato
installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate
nel primo comma del presente articolo;
c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.
Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di
avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive
nazionali, dalla Lega navale italiana, nonchè per lo svolgimento di
attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la
diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui
al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età
previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio
agli sport nautici.".
3. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono
comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi
caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art.
18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta
abilitazione.".
4. Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6
marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n.
193, sono inseriti i seguenti:
"Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con
motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate
al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonchè per il
comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore
aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le
abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime
modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e
a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza
dalla costa.
Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla
navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e
vengono conseguite con le medesime modalità previste per le
imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun
limite".
4-bis I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge
26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
"Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami
dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di
servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma
dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di
abilitazione al comando di unità navale.
La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai
comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli
stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente
personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione
dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e
morali di cui agli articoli 24 e 25".
5. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è
sostituito dal seguente:
"Art. 29
Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei
motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una
validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o
revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi
ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide per anni
cinque.
Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con
abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente
legge.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con
propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche,
nonchè termini di validità più ridotti per determinate categorie di
patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si
riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o
psichici.
Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di
revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla
persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e
psichici prescritti, nonchè sulla persistenza della idoneità tecnica
al comando.".
5-bis Per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per il
comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato
un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del
possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza
indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla
cilindrata dello stesso.
Art. 2-bis
Disposizioni per la navigazione in acque interne
1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si
applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i
natanti.
Art. 3
Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e
disposizioni transitorie
1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento
di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni ed integrazioni, per il tempo ed alle condizioni da
stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente
od organizzazione con specifica competenza nel settore della
riscossione dei tributi con procedure che garantiscano l'effettiva
concorrenzialità dei soggetti interessati.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai
seguenti:
"2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita
nei seguenti importi:
|
a) |
fino a sei
metri fuori tutto, per ogni centimetro |
L. 400 |
|
b) |
per ogni
centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo |
L. 800 |
|
c) |
per ogni
centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici
metri |
L. 1.500 |
|
d) |
per ogni
centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri |
L. 4.000 |
|
e) |
per ogni
centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro
metri |
L. 6.000 |
|
f) |
per ogni
centimetro eccedente ventiquattro metri |
L. 8.000 |
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento
per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio
1995".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976,
n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata
come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.
3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore
avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due
tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a
1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300
cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o
a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento
nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a
motore, di pari lunghezza.".
3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di
metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di
lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono
essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui
all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui
trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della
precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una
dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del
rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca,
in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unitàè
avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del
presente decreto.
4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori
tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a
vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se
iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, mediante
domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data
di presentazione della domanda stessa.
5. I proprietari delle unità da diporto classificate
motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le
relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda
inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto
superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la
quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il passaggio
dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello
delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di
navigazione.
7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda
superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari
od inferiori a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai
registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il
rilascio di una nuova licenza di navigazione.
8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente
decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che
hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per
l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme
versate in eccedenza.
9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del
presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una
superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di
stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1
gennaio 1995.
10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2,
che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del
rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data
anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve
essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31
dicembre 1994. 10-bis. I possessori di motori per unità da
diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore
a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista
dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma
che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del
relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a
quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero
all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione
attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della
propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente
tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto
accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato
attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve
essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso
dell'interessato, nonchè dall'attestazione del pagamento di una
tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996
e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994
contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31
dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno
riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonchè la
direzione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di
versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è
stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla
documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione
sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di
quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del
rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità
da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste
l'obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se
dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo
17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del
presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole
operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
10-ter. I commi 2 - quater e 2-quinquies dell'articolo 17
della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Art. 4
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto,
aifini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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